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Gli esperti rispondono

Perché quando si trovano risposte è tutto più facile. 

Che cosa avreste sempre voluto sapere? 
Prevenzione, diagnosi precoce, rischi, sintomi, diagnosi, terapia, effetti secondari, conseguenze tardive...  tutte sfide alle quali potreste essere confrontati. Interrogate i nostri esperti.  

Ecco una selezione di domande alle quali i nostri esperti hanno risposto durante le passate edizioni. 

Domande e risposte degli esperti

Assunzione dei costi per esami diagnosi precoce e terapie

«Buongiorno,
dopo la diagnosi di carcinoma in situ, sono stata operata in sede ambulatoriale per l’ablazione del tumore e devo sottopormi a sedute di radioterapia. Questi due trattamenti saranno rimborsati dall’assicurazione di base? Grazie della vostra risposta.»
— Domanda di M. (15 febbraio 2024)­

Yves Hochuli, giurista, direttore aggiunto della Lega vodese contro il cancro:

Buongiorno M,

grazie della Sua domanda.

Nella Sua situazione, i trattamenti eseguiti sembrano conformi ai protocolli comprovati per la maggior parte dei carcinomi in situ*), quindi in linea di principio i loro costi sono assunti dall’assicurazione di base.

Per rispondere alla Sua domanda, le spese a Suo carico sono i costi medici fino al raggiungimento della franchigia che ha scelto con la Sua assicurazione malattie di base (tra 300 e 2500 franchi). Inoltre, dopo il superamento della franchigia dovrà pagare un’aliquota del 10 % sui restanti costi sanitari annuali, fino a un importo massimo di 700 franchi. Quindi, in sintesi, oltre al Suo premio assicurativo per il 2024 potrebbe spendere tra i 1000 e i 3200 franchi (franchigia più aliquota percentuale).

Quest’importo può costituire una somma importante per molte persone. Non esiti a rivolgersi alla Lega contro il cancro del Suo Cantone per ottenere una consulenza personalizzata e gratuita fornita da professionisti.

*) a seconda della localizzazione e del grado del carcinoma.

«Sembrerebbero esserci 3 metodi diagnostici per il cancro della prostata: il test dell’antigene prostatico specifico (PSA), l’esplorazione rettale digitale (ERD) e adesso il test nel sangue Stockholm (502 franchi). La mia cassa malati Helsana paga sempre un test del PSA, e anche una ERD se i valori di PSA superano 1 μg/ml. Tuttavia, paga un test Stockholm solo se PSA è superiore a 1,5 μg/ml e il test è consigliato dal medico di famiglia.
La situazione in cui un’ERD viene pagata ma un test Stockholm no è sicuramente ingiusta: l’ERD consuma risorse della cassa malati, è sgradevole ed è possibile che fornisca una diagnosi più imprecisa del test Stockholm. La Lega contro il cancro non dovrebbe consigliare agli assicuratori malattie svizzeri di sostenere il test Stockholm e di ricorrere all’ERD solo come ultima ratio?»
— Domanda di J.A. (24 gennaio 2024)­

Patricia Müller, specialista di consulenza giuridica presso la Lega svizzera contro il cancro:

Grazie della Sua domanda. Si chiede giustamente perché i costi di un’ERD (esplorazione rettale digitale) e del test del PSA siano assunti dall’assicurazione di base della cassa malati, ma non lo siano, o almeno non sempre, i costi del test nel sangue Stockholm: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/stockholm-3-test-sthlm3-prostatakrebs.

I test e le analisi i cui costi devono essere assunti dalle casse malati sono riportati nell’elenco delle analisi. L’elenco delle analisi costituisce l’allegato 3 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Il test nel sangue Stockholm non è (ancora) stato inserito in quest’elenco.

La procedura per iscrivere un nuovo test nell’elenco delle analisi è impegnativa. È necessario inviare un modulo di notifica all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che consente di ottenere uno speciale modulo di richiesta. Quest’ultimo deve essere spedito alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi degli apparecchi (CFAMA). Per le analisi a scopo preventivo deve essere presentata contemporaneamente una domanda alla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF). Sul sito Internet dell’UFSP trova numerose informazioni sulla procedura.

L’UFSP esamina se il nuovo test soddisfi i requisiti di qualità. Nella domanda è necessario anche specificare l’ammontare approssimativo dei costi che ricadranno sull’assicurazione di base.

La Lega svizzera contro il cancro non ha ancora presentato una domanda in tal senso per il test nel sangue Stockholm. Tuttavia, il tema interessa molto i nostri collaboratori competenti, che studieranno in che modo potrà essere sostenuta la Sua richiesta. C’è una concreta speranza che in futuro il test Stockholm entri a far parte delle prestazioni obbligatorie dell’assicurazione di base.

Cancro e lavoro/formazione

«Salve
Nel 2014 mi è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno e poi ho avuto una recidiva nel 2017 e nel 2018. Ora, dopo la terza chemio e la seconda radioterapia non ho più il cancro. Ho disdetto il mio contratto di lavoro e sto cercando un nuovo impiego. La mia domanda:

  • Come posso tutelarmi se mi ammalo durante il periodo di prova, visto che il datore di lavoro può licenziare entro 7 giorni?
  • Quando mi fanno domande sulla salute devo raccontare tutto e quali problemi possono derivarne?
  • Cos'altro bisogna considerare quando si cambia lavoro per evitare un eventuale periodo senza reddito?»

— Domanda di lotti (5 febbraio 2024)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro, e di Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

Lei è sopravvissuta al cancro e sta cercando un nuovo lavoro. Inoltre, vuole essere ben coperta in caso di malattia durante il periodo di prova.

Lei riconosce correttamente che il periodo di preavviso durante il periodo di prova è molto breve. Inoltre, alcuni dipendenti non sono ancora coperti dall'assicurazione di indennità giornaliera per malattia del nuovo datore di lavoro. Il periodo di prova è quindi effettivamente una fase molto delicata.
Spesso è possibile passare dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia del precedente datore di lavoro all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera. Chieda un preventivo e verifichi se le conviene stipulare l'assicurazione.
Durante la procedura di candidatura, è importante chiedere come vengono assicurati i dipendenti contro le malattie e gli infortuni in azienda. Le condizioni possono essere particolarmente favorevoli nel caso di un impiego presso un comune, un cantone o la Confederazione.

Lei vuole anche sapere cosa è tenuta a comunicare in caso di domande sulla Sua salute durante il processo di candidatura.
Non è necessario informare della precedente malattia se questa non influisce sulle prestazioni lavorative nel nuovo posto di lavoro.
Nel procedimento di candidatura non sono ammesse domande su malattie pregresse o esistenti se non hanno alcun legame con il nuovo posto di lavoro. Invece, per esempio, per un lavoro in una panetteria, il datore di lavoro può chiedere se il candidato ha un'allergia alla farina.
Le domande che Le verranno poste dipenderanno quindi dalle mansioni che dovrà svolgere nel nuovo posto di lavoro. Se il datore di lavoro Le pone una domanda non consentita sulla Sua salute, Lei non è tenuta a rispondere in modo veritiero.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda informativa nello shop sul sito web della Lega svizzera contro il cancro: «Malati di cancro: diritti e doveri durante una candidatura». Invece, alle domande che le compagnie assicurative Le pongono sul Suo stato di salute deve sempre rispondere in modo veritiero. Se Lei non risponde in modo veritiero a una domanda, l’assicurazione può annullare il contratto.

Inoltre, vorrebbe sapere come evitare lacune di reddito quando cambia lavoro.
Può rivolgersi all'assicurazione contro la disoccupazione, che Le garantirà una migliore copertura se il nuovo lavoro si rivelerà più difficile del previsto.

In bocca al lupo per la ricerca del Suo nuovo posto di lavoro!

«Ho una domanda sull'assicurazione contro i rischi (assicurazione per invalidità/morte in seguito a malattia/infortunio) dopo il cancro. Forse avete esperienza in merito o un'idea di chi posso contattare. 
Nel 2017 all'età di 27 anni, mi è stato diagnosticato un cancro al seno (stadio: T1c, BRCA negativo, HER2 negativo, ER positivo). All'epoca sono stata sottoposta a chemioterapia, operazione, radioterapia e 5 anni di terapia adiuvante con un inibitore dell’aromatasi, che ho potuto interrompere nel gennaio 2023. Finora non ho più il cancro e non ho avuto altre malattie/infortuni dopo la diagnosi.
Ora io e il mio compagno volevamo stipulare un'assicurazione contro i rischi. Dopo aver visionato i nostri documenti, hanno detto che non mi avrebbero preso per tale assicurazione. Il consulente assicurativo ha anche detto che nessun'altra compagnia assicurativa mi avrebbe preso in carico. Potrei riprovare non prima di 10 anni dalla diagnosi, ma non può garantire che potrò assicurarmi. Onestamente non riesco a capirlo. Potrebbero escludere il cancro al seno, se necessario, ma che non mi prenderanno affatto?
Sapete se ci siano compagnie assicurative più «tolleranti» e che non mi escludano? O forse sapete chi può aiutarmi in questo senso?»
— Domanda di A.L. (24 gennaio 2024)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Lei ha avuto un cancro al seno più di 6 anni fa. Tutti i trattamenti contro il cancro sono terminati. Oggi Lei non ha più il cancro ed è in buona salute. Tuttavia, la compagnia assicurativa si è rifiutata di assicurarla per i rischi di invalidità e morte. Lei non riesce a capire perché la compagnia assicurativa non abbia voluto almeno stipulare un contratto con una clausola sanitaria relativa al cancro al seno.

Inoltre, vorrebbe sapere se ci sono compagnie assicurative che sono più generose nella stipula dei contratti o se deve aspettarsi che nessuna compagnia assicurativa voglia assicurarla.

Effettivamente stipulare un'assicurazione privata contro i rischi dopo essere sopravvissuti a un tumore può essere difficile. Le compagnie assicurative private sono orientate al profitto. Se il rischio di fornire una prestazione è statisticamente troppo elevato, la compagnia assicurativa si rifiuta di stipulare il contratto.

Se il contratto è di diritto privato, la compagnia di assicurazione non è obbligata per legge a stipulare tali contratti. In altre parole: una compagnia assicurativa è libera di stipulare un contratto di assicurazione con le persone di sua scelta.

È difficile dire se tutte le compagnie assicurative valutino il rischio allo stesso modo. Noi non conosciamo compagnie assicurative che procederebbero diversamente nella Sua situazione. Tuttavia, poiché le compagnie assicurative hanno termini e condizioni proprie, Le consigliamo di provare a chiedere ad altre assicurazioni.

«Mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo nel giugno 2021.
Attualmente ricevo la terza linea di trattamento, sono abile al lavoro e non ho più diritto all’AI.
Tuttavia, se dovessi subire una recidiva, come capita nel mieloma, non avrò più diritto all’indennità per perdita di guadagno del mio datore di lavoro.
Secondo l’assicuratore, dato che il mio caso è aperto dal 2021, la copertura terminerà quest’anno.
Che cosa posso fare per evitare di trovarmi in una situazione finanziaria critica e rischiare persino di perdere il lavoro? (6 mesi di protezione giuridica).»
— Domanda di P. (9 gennaio 2024)

Yves Hochuli, giurista, direttore aggiunto della Lega vodese contro il cancro:

Grazie della Sua domanda, che merita tutta la nostra attenzione.
Le condizioni generali di alcune compagnie di assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia prevedono condizioni specifiche in caso di recidiva, ovvero di ricomparsa della malattia iniziale. La invito a consultare le condizioni generali dell’assicurazione per la perdita di guadagno che si applicano al Suo caso per verificare se ha diritto a un’indennità in caso di recidiva e, in caso affermativo, per conoscerne le condizioni. Tuttavia, se ha già esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione per la perdita di guadagno durante il periodo iniziale della malattia, è molto probabile che non abbia più diritto a queste prestazioni assicurative né a quelle del Suo datore di lavoro in caso di recidiva.

Se il Suo contratto di lavoro è ancora valido e si trova in una situazione di incapacità lavorativa totale o parziale, si rivolga al servizio dell’azione sociale del Suo cantone per determinare un eventuale diritto alle prestazioni. Se invece il Suo rapporto di lavoro è già terminato dovrebbe rivolgersi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Non esiti a contattare la Lega contro il cancro del Suo Cantone, che è pronta ad aiutarla per le questioni assicurative.

«Ho un mieloma multiplo. Questo tumore è caratterizzato da periodi di remissione e recidiva.
Il mio datore di lavoro può licenziarmi durante una recidiva o una remissione?»
— Domanda di P. (19 gennaio 2023)

Yves Hochuli, giurista, direttore aggiunto della Lega vodese contro il cancro:

Grazie per la sua domanda e sarò lieto di risponderle come segue:

Secondo la legge applicabile alle aziende private, il datore di lavoro non può licenziare legalmente un dipendente con un’incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia durante 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e durante 180 giorni a partire dal sesto anno.
Se il datore di lavoro licenzia un dipendente durante uno di questi periodi, la risoluzione del contratto è considerata nulla e non avvenuta. Affinché la risoluzione sia valida, il datore di lavoro dovrà notificare nuovamente la fine del rapporto di lavoro all’impiegato alla conclusione del periodo di protezione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, una recidiva non fa ripartire un nuovo periodo di protezione dal licenziamento. Di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa causati dalla stessa malattia (recidiva) possono cumularsi solo fino al raggiungimento del periodo di protezione massimo previsto dalla legge, per cui non possono superare 30, 90 o 180 giorni.

Per quanto riguarda la remissione, se Lei non è più inabile al lavoro o ha recuperato la capacità lavorativa totale, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro in ogni momento.

«L’1° dicembre 2022 ho iniziato un nuovo lavoro. I tre mesi di prova terminano alla fine di febbraio. Ho informato il mio datore di lavoro sul fatto che ho un tumore che sarà asportato il 7 marzo, per cui successivamente non potrò lavorare per 3 settimane. Prima del 7 marzo non ho pianificato giorni di malattia.

  • Il mio datore di lavoro può licenziarmi alla fine del periodo di prova con un preavviso di 7 giorni se conosce i miei problemi di salute?
  • In quel caso dovrei provvedere a stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera presso la mia assicurazione privata?»

— Domanda di Nathalie (17 febbraio 2023)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Grazie della Sua domanda.

Il Suo periodo di prova termina alla fine di febbraio 2023. Il 7 marzo 2023 Le sarà asportato un tumore e in seguito si aspetta di non poter lavorare per circa 3 settimane. Ora desidera sapere se il Suo datore di lavoro può licenziarla durante il periodo di prova con un preavviso di 7 giorni e se per Lei ha senso stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera privata.

Secondo il Codice delle obbligazioni, il termine di disdetta durante il periodo di prova è effettivamente di 7 giorni. La disdetta deve essere trasmessa ancora durante il periodo di prova. Se la riceve dopo la fine del periodo di prova, vale il termine di disdetta stabilito nel contratto con il Suo datore di lavoro.

Durante il periodo di prova è possibile darle la disdetta anche se Lei è inabile al lavoro a causa di malattia. Allo scadere del periodo di prova, sulla base della protezione dal licenziamento in caso di malattia, nel primo anno di servizio non può essere data la disdetta per un periodo protetto di 30 giorni.

In caso di effettivo accorciamento del periodo di prova a causa di malattia, il periodo di prova può essere prolungato. Nel Suo caso però il periodo di prova si sarà già concluso al momento dell’operazione, per cui esso terminerà come stabilito alla fine di febbraio 2023.
I datori di lavoro possono stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per i loro collaboratori, ma non sono obbligati a farlo. Controlli nel Suo contratto di lavoro quali sono i Suoi diritti in caso di malattia. Può darsi che Le siano conferiti diritti anche da un CCL o un CNL.

Chieda al Suo datore di lavoro qual è la Sua copertura assicurativa: esistono svariate soluzioni. In altre parole, potrebbe essere assicurata bene e ricevere fino a 730 indennità giornaliere, o al contrario non beneficiare di alcuna assicurazione di indennità giornaliera. In quest’ultimo caso, il Codice delle obbligazioni Le garantisce il pagamento continuato del salario per almeno 3 settimane nel primo anno di servizio.

Senza ulteriori informazioni, non è possibile stabilire se sia sensato e possibile stipulare un'assicurazione privata di indennità giornaliera in caso di malattia.

Se riceverà la disdetta, Le consiglio di prendere contatto con la Sua assicurazione di protezione giuridica o con un avvocato.

«Dall’inizio di dicembre sono in cura per un linfoma di Hodgkin. La diagnosi mi ha praticamente interrotto la carriera. Finora ero attiva professionalmente, da ottobre a dicembre avevo un impiego a tempo determinato presso la mia ultima datrice di lavoro. Il contratto adesso è scaduto nei tempi previsti. Poiché lei al momento non ha un posto da offrirmi, devo cercare un nuovo lavoro. Mi sono iscritta all’ufficio di collocamento di Lucerna. Tuttavia, mi domando in generale quali siano le regole se, come nel mio caso, sto cercando un lavoro ma sono in malattia a tempo indeterminato. Ho diritto a un’indennità di disoccupazione nella mia situazione? Posso cercare lavoro nel periodo in cui sono in malattia?»

— Domanda di M. (13 gennaio 2023)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Grazie per la sua richiesta.

Se non è in grado di lavorare a causa di una malattia temporanea, Lei ha diritto all’indennità giornaliera completa in caso di disoccupazione solo per un periodo limitato, ossia al massimo per 30 giorni consecutivi e questo diritto è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Se può lavorare a tempo parziale, ad esempio con un’incapacità lavorativa solo del 60%, allo scadere dei 30 o dei 44 giorni riceverà un’indennità giornaliera ridotta in caso di disoccupazione (40%).
Se tuttavia Lei si annuncia all’assicurazione invalidità (AI) e la Sua capacità lavorativa è almeno del 20 %, l’assicurazione contro la disoccupazione ha l’obbligo di versarle prestazioni anticipate. In questo caso riceverà l’intera indennità giornaliera in caso di disoccupazione.

Lei può candidarsi per un posto di lavoro anche se è malata, anche per posti la cui retribuzione è basata sulle ore di lavoro. Se sa che non sarà in grado di cominciare il lavoro perché all’inizio del contratto di lavoro sarà ancora malata, dovrà comunicarlo al nuovo datore di lavoro durante la candidatura. È molto probabile che in questo caso non riceverà il posto di lavoro.

Un’altra questione è se il nuovo datore di lavoro sia tenuto a pagarle lo stipendio se Lei è già inabile al lavoro durante il primo periodo di impiego. Questo dipende dal contratto di lavoro. Inoltre, la durata del pagamento continuato del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro: nel primo anno di servizio ammonta a sole 3 settimane. In caso di lavoro pagato a ore, anche l’importo versato durante il pagamento continuato del salario dipende da quanto si guadagnava in media nel periodo precedente la malattia. Anche se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione di indennità giornaliera, non è garantito che questa copertura riguardi anche Lei. Pertanto dovrà verificare molto attentamente se con il nuovo contratto di lavoro riceverà una qualsiasi retribuzione. È probabile che, nonostante un nuovo contratto di lavoro, Lei non abbia alcuna entrata. È quindi opportuno firmare il nuovo contratto di lavoro a partire da una data in cui prevede di poter ricominciare a lavorare. Il Suo medico può darle informazioni in merito.

«Buongiorno
Ho due datori di lavoro, ognuno al 50%. Posso ottenere dal medico un certificato per un datore di lavoro per il 100% di incapacità lavorativa, dal momento che l'attività richiede molta concentrazione e forza muscolare, e per l'altro datore di lavoro il 50% di inabilità lavorativa dato che le mansioni non sono fisicamente impegnative? Devo informare entrambi di questa situazione particolare?
Grazie e cordiali saluti»

— Domanda di Marcel (26 febbraio 2020)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Salve

Lei ha due datori di lavoro e lavora al 50% per ciascuno. Uno dei posti di lavoro richiede un grande impegno in termini di forza muscolare e concentrazione; l'altro non è molto impegnativo a livello fisico.
Lei vuole sapere se è possibile che un medico possa certificarle un'incapacità lavorativa totale (100%) per un datore di lavoro e parziale (50%) per l'altro.
Vuole anche sapere se ha il dovere di informare ognuno dei Suoi datori di lavoro sull'altra occupazione.

Poiché i due lavori hanno requisiti differenti, è molto probabile che la Sua capacità di lavorare nei due posti di lavoro sia valutata in modo diverso.

Il Suo medico deve chiarire in che misura Lei è attualmente in grado di svolgere le Sue precedenti mansioni nei due posti di lavoro. Per questo occorre conoscere con precisione il Suo lavoro. Inoltre il medico deve sapere in che modo la limitazione imposta dallo stato di salute influisce su entrambe le attività in questione. È decisiva la Sua capacità operativa concreta nell'azienda. Gli effetti della Sua limitazione devono essere esaminati dal Suo medico separatamente per ogni rapporto di lavoro e documentati in un certificato medico.
Per evitare ambiguità, il certificato medico dovrebbe anche specificare quale lavoro è interessato, da quando esiste l'inabilità al lavoro e per quanto tempo durerà. Vale a dire, una data di scadenza oppure la nota «fino a nuovo avviso», indicando la data della prossima visita medica.

Finché il datore di lavoro per il quale ha il certificato di incapacità lavorativa al 100% non Le offre un impiego equivalente a quello dell'altro datore di lavoro, non ci sono problemi.

Se presso un datore di lavoro il dipendente deve trasportare carichi pesanti (per es. presso una ditta di traslochi) e dall'altro deve stendere fatture (per es. in un ufficio fiduciario), è possibile che il dipendente sia inabile al lavoro al 100% in caso di infortunio a una spalla per la ditta di traslochi, ma solo al 50% per il lavoro d'ufficio.

Il datore di lavoro ha il diritto di sapere se Lei è parzialmente o totalmente inabile al lavoro e, in caso di parziale inabilità al lavoro, quali mansioni può ancora svolgere. Inoltre deve sapere se si tratta di infortunio o di malattia.

Le consiglio di chiarire bene con il Suo medico se Lei è effettivamente in grado di lavorare parzialmente e quale dev'essere la formulazione del certificato o dei certificati medici. Inoltre chiarisca se Lei sarebbe effettivamente in grado di lavorare al 50% nel posto con il lavoro più leggero, pur essendo assunto al 100%.

«Buongiorno
Cinque anni fa, all’età di 51 anni, ho avuto un tumore al seno e sono stata operata. I linfonodi non erano stati colpiti e ho fatto una radioterapia per circa sei settimane. Da allora prendo il tamoxifene. Sin dall’inizio soffro di rossori, stanchezza, dolori alle articolazioni e ai muscoli, insonnia. Questi sintomi stanno aumentando. Il centro di senologia consiglia di assumere il tamoxifene per più di cinque anni. Ero sportiva, mentre ora alla sera dopo il lavoro (all’80%) non riesco più a far niente, perché sono esausta. Ciò logora le mie facoltà mentali. Una soluzione sarebbe quella di ridurre l’orario di lavoro. Dopo l’operazione non era il caso di chiarire la situazione con l’assicurazione invalidità. Esiste oggi una possibilità per ridurre il lavoro senza perdita di guadagno?»

— Domanda di Starkehoffnung (24 febbraio 2020)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

La ringrazio per la domanda.

Cinque anni fa Le è stato diagnosticato un tumore al seno ed oggi viene ancora curata con il tamoxifene. Lei lavora all’80% e nota che dopo il lavoro non ha più le forze per fare alcunché. Sta quindi pensando di ridurre ulteriormente l’orario di lavoro, ma possibilmente senza subire una decurtazione del salario. Una rendita dell’assicurazione invalidità compenserebbe almeno in parte un’eventuale perdita di guadagno. L’AI, però, tiene conto solo delle limitazioni delle prestazioni che si palesano con evidenza sul posto di lavoro e che possono con certezza essere ricondotte a problemi di salute. Finché Lei può svolgere il Suo lavoro, la Sua mancanza di energia non si ripercuote sulle Sue prestazioni sul posto di lavoro, quindi Lei non soddisfa i requisiti di legge per ottenere una rendita parziale di invalidità. L’assicurazione invalidità verrebbe in supporto tutt’al più nel caso in cui Lei potesse spiegare in modo convincente che, in un futuro prossimo, le Sue prestazioni sono destinate a peggiorare a tal punto che non sarebbe più in grado di svolgere il Suo lavoro come al solito, ossia che è a rischio d’invalidità.

Non è facile convincere l’assicurazione invalidità. L’AI si informerebbe se il Suo stato di salute è già stato preso in considerazione sul posto di lavoro. Inoltre, vorrebbe sapere dal Suo datore di lavoro se sussiste già una limitazione delle prestazioni, ad esempio se Lei fa più errori di prima o se già adesso non Le si può più affidare qualsiasi lavoro. L’AI interverrebbe affinché il Suo posto di lavoro sia adattato in modo tale che Lei possa continuare a lavorare.

Una rendita (parziale) dell’AI sarebbe concessa se tutte le opzioni mediche fossero esaurite e se le condizioni di salute si sono deteriorate a tal punto che Lei è invalida al 40% da almeno un anno. Lei dovrebbe dimostrare il Suo cattivo stato di salute attraverso rapporti medici, ad esempio da parte della Sua specialista in ginecologia e ostetricia. Il Suo medico dovrebbe spiegare su quale diagnosi si fonda l’esaurimento e quali trattamenti non hanno fruttato i risultati auspicati. Ad esempio, Le potrebbe diagnosticare una cosiddetta «cancer-related fatigue», ossia una fatica cronica correlata ai tumori, e spiegare quali medicinali potrebbero esserle prescritti in sostituzione del tamoxifene per alleviare l’affaticamento.
Probabilmente, Lei è già stata in trattamento psiconcologico e anche la Sua specialista in psichiatria e psicoterapia potrebbe stilare un rapporto.

Lei dovrebbe indicare a quali programmi di attività fisica ha partecipato e dichiarare che purtroppo neppure questi hanno migliorato le Sue capacità di fornire prestazioni.

Se è preoccupata per la Sua salute, Le consiglio di parlarne con il Suo medico e di indagare a fondo la causa di questa debolezza. Chieda se la Sua stanchezza non sia un effetto collaterale del tamoxifene e se per caso non c’è qualche altro preparato più adatto a Lei. Si informi su quali terapie potrebbero aiutarla. Potrebbe esserle d’aiuto anche l’opuscolo: «Senza forze» della Lega svizzera contro il cancro.

Se Lei vuole davvero ridurre il Suo orario di lavoro per motivi di salute, allora è importante che sia uno specialista a raccomandarle questa riduzione. Richieda al Suo medico un rapporto scritto in cui attesta in modo univoco che Le raccomanda una diminuzione del Suo orario di lavoro. In tal modo, durante una successiva procedura da parte dell’AI, potrebbe dimostrare che Lei non ha ridotto il tempo di lavoro per altre ragioni. Informi anche il Suo datore di lavoro circa il motivo della riduzione e si assicuri di poterlo provare. In caso contrario, l’assicurazione invalidità concluderà che Lei ha ridotto il Suo orario di lavoro per ragioni private, ad esempio per poter praticare più sport. Questa distinzione è di grande importanza per stabilire il grado d’invalidità e l’importo della rendita.

Forse è possibile ridurre un po’ il Suo carico di lavoro all’interno dell’orario all’80%. Ci sono datori di lavoro che reagiscono in modo molto comprensivo quando scoprono quanto è diventato faticoso il lavoro.

Le auguro che possa ristabilirsi al meglio, così da potersi godere il Suo tempo libero dopo il lavoro e che ottenga il supporto medico necessario.

«Buongiorno
Mi chiamo Jean-Pierre, ho 33 anni e nel novembre 2019 mi è stato diagnosticato un cancro della tiroide con interessamento dei linfonodi del collo e del mediastino. Ho subito una grande operazione il 13 dicembre 2019 alle ore 11:20. Da quel momento sono ancora in convalescenza e nel mese di marzo sarò nuovamente ricoverato per una radioterapia. Sono un po’ preoccupato perché attualmente sto frequentando un apprendistato da agricoltore di 3 anni. Dopo aver informato la scuola sui miei problemi di salute e sulla mia assenza a tempo indeterminato non c’è stato nessun problema: continuo a seguire le lezioni da casa e i corsi pratici e gli esami potranno essere recuperati l’anno prossimo, che sarà l’ultimo dato che sono nel secondo anno di formazione. Tuttavia ho il timore che non venga convalidato questo mio secondo anno con il pretesto che avrei perso troppi giorni di lezione o formazione, anche se continuo a seguirli da casa, consegno i compiti e tutto è recuperabile. Ne avrebbero il diritto quando allora mi hanno detto che avrei potuto fare tutto nel terzo anno?
Ho ancora una domanda: dobbiamo suddividere i nostri tre anni di tirocinio in tre aziende diverse. Al momento sto cercando il posto per l’ultimo anno. Nei colloqui devo menzionare la malattia?
Vi ringrazio della risposta e porgo i miei più cordiali saluti.»

— Domanda di J.-P.(18 febbraio 2020)

Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

Buongiorno,
L’articolo 21, capoverso 3 della legge federale sulla formazione professionale dice: «La frequentazione della scuola professionale di base è obbligatoria». Secondo quanto Lei ha scritto e stando a quello che Le è stato comunicato, la scuola sembrerebbe aver accettato di convalidare quest'anno malgrado la Sua assenza dalle lezioni. Ciò nonostante, pur apparendo poco probabile, non posso escludere del tutto che il Suo anno scolastico non sia convalidato perché non ha frequentato i corsi della scuola professionale. Le consiglio di chiedere una conferma scritta da parte della Sua scuola e/o dell’autorità cantonale competente.

In linea di principio si è obbligati a rispondere in modo conforme al vero a tutte le domande inerenti alla funzione proposta. Tuttavia, le informazioni sulla salute fanno parte dei dati personali sensibili, per cui Lei non è obbligato a menzionare la Sua malattia, a meno che essa non abbia un influsso sulla Sua capacità lavorativa e non Le impedisca di eseguire i compiti assegnati.

La decisione di restare al Suo posto di lavoro attuale nonostante i rischi per la Sua salute o invece di licenziarsi spetta solo ed esclusivamente a Lei. Se non se la sente più di restare in quel posto di lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione non Le ridurrà le indennità giornaliere nonostante sia stato Lei a licenziarsi (cosiddetti giorni di sospensione). L’importante è che, prima di dare le dimissioni, parli con il Suo medico delle Sue difficoltà sul posto di lavoro e che il medico Le confermi per iscritto che, per motivi di salute, Lei non è più in grado di continuare a svolgere quel determinato lavoro in quell’azienda.

«Buongiorno
Negli ultimi anni il mio posto di lavoro è cambiato molto in senso negativo. Otto anni dopo la mia prima diagnosi di cancro sto davvero bene a livello fisico, ma psicologicamente va sempre peggio – nonostante un ottimo ambiente privato e un sostegno psico-spirituale.
Questo lavoro mi pesa più della mia diagnosi. Non trovo un posto nuovo e non vedo possibilità di pensionamento anticipato. Ha un consiglio da darmi?»

— Domanda di Survive62 (12 febbraio 2020)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Buongiorno Survive62
Lei si è ripreso bene dalla diagnosi di cancro, ma il Suo lavoro diventa sempre più gravoso. Nonostante il sostegno psico-spirituale, Lei sta sempre peggio. Ora si domanda quali possibilità ha.

A causa dell’obbligo di assistenza, il Suo datore di lavoro deve organizzare il lavoro in modo da preservare la Sua salute. La procedura legale corretta prevede che Lei cerchi il dialogo con il datore di lavoro e gli chieda di introdurre un cambiamento a Suo favore. Se Lei lo informa di trovarsi sotto trattamento medico a causa del carico di lavoro, lui è obbligato ad adottare dei provvedimenti per sgravarlo. Se per un lungo periodo omette di farlo, sarà tenuto a rimborsarle i danni nel caso in cui, ad esempio, Lei avrà un esaurimento.

Probabilmente nella Sua azienda c’è un organo interno, come ad esempio una commissione del personale, alla quale si può sicuramente rivolgere. Si legga le direttive interne dell’azienda; probabilmente è prevista una procedura che deve essere seguita dai Suoi superiori. Si studi il Suo contratto di lavoro e, se ha un rapporto di lavoro sottoposto al diritto pubblico, anche la legge sul personale e il regolamento del personale.

Rifletta se Le piacerebbe di più lavorare in un altro reparto dell’azienda e se è possibile un trasferimento.

A volte purtroppo succede che un colloquio non si risolva nel modo desiderato e che il rapporto di lavoro si deteriori ulteriormente o addirittura che debba essere sciolto per salvaguardare la Sua salute.

Lei può far esaminare la documentazione e la strategia di candidatura da un ufficio specializzato. Né durante la domanda di candidatura né durante il colloquio di presentazione, è necessario menzionare la Sua precedente malattia, che non ha più alcun impatto sulle Sue prestazioni lavorative.

La decisione di restare al Suo posto di lavoro attuale nonostante i rischi per la Sua salute o invece di licenziarsi spetta solo ed esclusivamente a Lei. Se non se la sente più di restare in quel posto di lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione non Le ridurrà le indennità giornaliere nonostante sia stato Lei a licenziarsi (cosiddetti giorni di sospensione). L’importante è che, prima di dare le dimissioni, parli con il Suo medico delle Sue difficoltà sul posto di lavoro e che il medico Le confermi per iscritto che, per motivi di salute, Lei non è più in grado di continuare a svolgere quel determinato lavoro in quell’azienda.

Assicurazioni sociali e sostegno finanziario

«Avendo interrotto la sua attività professionale, oggi Lei è casalinga, ma fino a poco tempo fa lavorava nel settore delle cure. Durante questo periodo di interruzione dell’attività professionale si è ammalata di cancro. Poiché non vede alcuna possibilità di tornare a svolgere un'attività lucrativa nel prossimo futuro, si chiede come andare avanti. Lei scrive: «Così, all'età di 52 anni, mi ritrovo in un buco previdenziale»
— Domanda di S.L. (28 Gennaio 2025)

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:
È davvero brutto ammalarsi gravemente durante un'interruzione dell’attività professionale.

Tuttavia è assicurata come casalinga presso l'assicurazione per l'invalidità, anche se non esercita un'attività lavorativa. Poiché Lei presume che per un lungo periodo di tempo non potrà essere in grado di lavorare, deve iscriversi all'assicurazione per l'invalidità e farsi rilasciare dei referti medici a tale scopo. L'assicurazione per l'invalidità sostiene anche il reinserimento nel mondo del lavoro dopo una grave malattia. Le rendite dell'AI possono essere versate anche a chi fa la casalinga.
Prima di iscriversi all’AI, Le raccomando di chiedere consiglio alla lega cantonale o regionale contro il cancro.

Negli ultimi due anni ha lavorato per almeno 12 mesi. Ciò significa che probabilmente soddisfa i requisiti per ricevere l'indennità giornaliera di disoccupazione. Non è necessario essere idonei al lavoro al 100% per ricevere l'indennità giornaliera di disoccupazione. Dato che Lei non è in ospedale o in un centro di riabilitazione, presumo che sia ancora in grado di lavorare almeno al 20%. Per le persone iscritte all'AI, l’assicurazione contro la disoccupazione è tenuta ad un anticipo delle prestazioni. Ciò significa che per ricevere l'intera indennità giornaliera di disoccupazione è sufficiente poter fare domanda per un lavoro con grado di occupazione del 20%. Inoltre, non è necessario essere in grado di lavorare al 20% nella propria professione abituale, ma solo di svolgere qualsiasi attività semplice e leggera.

«Dall’inizio dell’anno ho ricominciato a lavorare al 20 % (incapacità lavorativa dell’80 %). Dal 2 marzo 2022 all’8 gennaio 2023 ero inabile al lavoro al 100 %. Ora noto sempre più segnali che si sta preparando una risoluzione del contratto di lavoro. Sono malata di cancro del seno e sto aspettando la data per entrare in riabilitazione dopo chemio, operazione e radioterapia. Inoltre, per il mese di agosto è pianificata la ricostruzione del seno (6 mesi dopo la fine della radioterapia). Quello che mi chiedo è: se la datrice di lavoro effettivamente mi licenzierà, a quali prestazioni delle assicurazioni sociali avrò diritto? Mi potreste aiutare?»

— Domanda di Edeltraut (14 febbraio 2023)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Grazie della Sua domanda.
Dopo il cancro ha ricominciato a lavorare a tempo ridotto e teme che sarà licenziata. Siccome sono pianificate ancora una riabilitazione stazionaria e una ricostruzione del seno, si aspetta di tornare a un’incapacità lavorativa del 100 % per un certo periodo. Ora desidera sapere a quali prestazioni delle assicurazioni sociali ha diritto in caso di licenziamento.

Innanzitutto chieda alla sua datrice di lavoro com’è assicurata in caso di malattia.
Molti datori di lavoro stipulano un’assicurazione di indennità giornaliera per i loro dipendenti. In genere viene pagato l’80 % del salario per 720 o 730 giorni. Spesso l’assicurazione di indennità giornaliera continua a pagare anche dopo la fine del rapporto di lavoro, se la malattia è iniziata quando era ancora sotto il contratto di lavoro. In alcune circostanze è utile stipulare un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera, che offre una protezione assicurativa in caso di incapacità lavorativa anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Controlli a quali prestazioni ha diritto sia secondo il Suo contratto di lavoro sia eventualmente sulla base di un contratto collettivo di lavoro (CCL).

Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono limitate durante un’incapacità lavorativa.
In caso di incapacità lavorativa totale provvisoria ha diritto al massimo a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro. Se ha una malattia che dura a lungo, inoltre, le indennità giornaliere sono versate solo nei primi 30 giorni, anche se non ha esaurito le 44 indennità giornaliere totali.
Il termine di 30 giorni di calendario ricomincia da zero dopo un’interruzione provata dell’incapacità lavorativa, oppure se un’incapacità lavorativa succede direttamente a un’incapacità lavorativa per un altro motivo. Siccome sia la riabilitazione prevista sia la ricostruzione del seno sono motivate dalla stessa malattia tumorale, sarebbe opportuno che riacquistasse la Sua capacità lavorativa tra la riabilitazione e l’intervento di ricostruzione del seno.

Se ha già esaurito le 30, rispettivamente 44 indennità giornaliere e non riceve indennità giornaliere assicurative in caso di malattia ma continua ad avere una riduzione provvisoria della capacità lavorativa, ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione corrispondente alla Sua capacità lavorativa effettiva. Tuttavia deve essere abile al lavoro almeno nella misura del 20 %, altrimenti non sarà considerata collocabile.

Se ha una capacità lavorativa almeno del 20 % e si è iscritta all’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate e Lei riceverà l’intera indennità giornaliera.

Già solo per questa ragione conviene annunciarsi presso l’assicurazione per l’invalidità.
    

Considerazioni aggiuntive di Cornelia Orelli, consulente specializzata della Linea cancro:

La Lega contro il cancro è un’associazione costituita dalla Lega svizzera contro il cancro – l’organizzazione mantello con sede a Berna – 16 Leghe cantonali e 2 Leghe regionali contro il cancro. Le Leghe cantonali e regionali forniscono consulenza e assistenza in loco alle persone affette da un cancro e al loro entourage durante e dopo la malattia per tutte le questioni inerenti al cancro e trovano soluzioni per gestire problemi pratici quotidiani, difficoltà legate alle assicurazioni sociali e ristrettezze finanziarie causate dalla malattia. Se desidera, la Sua Lega cantonale o regionale contro il cancro può offrirle un aiuto per iscriversi all’AI e/o per altre questioni relative alle assicurazioni sociali.

«Buongiorno, sono attualmente disoccupata. L’assicurazione contro la disoccupazione continuerà a pagare se sono inabile al lavoro a causa di un cancro dell’ovaio?»

— Domanda di M.K. (22 febbraio 2023)

Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

Grazie della Sua domanda.
La risposta dipende dal Suo Cantone di domicilio e dal grado di incapacità lavorativa, ossia se è completa o parziale.

Diversamente da altri Cantoni, Vaud e Ginevra beneficiano di un’assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia per le persone disoccupate con incapacità lavorativa provvisoria, totale o parziale. Quindi se è domiciliata in uno di questi Cantoni e soddisfa tutti i requisiti legali, potrà continuare a beneficiare del versamento delle indennità giornaliere durante il periodo di incapacità lavorativa a causa di malattia. La durata del versamento delle indennità giornaliere dipende dalla durata del Suo diritto all’indennità di disoccupazione.

Di seguito trova ulteriori informazioni sulle condizioni per accedere all’assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia per le persone disoccupate:
- nel Cantone di Vaud
- nel Cantone di Ginevra

Se è domiciliata in un altro Cantone, la legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione prevede, in caso di incapacità lavorativa provvisoria a causa di malattia, il diritto al versamento delle indennità giornaliere complete dell’assicurazione contro la disoccupazione per un periodo limitato, ossia per un massimo di 30 giorni consecutivi e di 44 giorni entro il termine quadro (periodo durante il quale ha diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione).

Tuttavia, se ha una capacità lavorativa parziale almeno del 20 % e si annuncia all’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione è obbligata a versarle prestazioni. In questo caso riceverà integralmente le indennità giornaliere di disoccupazione.

«Alla fine di dicembre 2021 mi è stato diagnosticato un cancro all'utero. Da allora sono in trattamento (operazione, chemio e ora immunoterapia). Prima della malattia, non lavoravo (modello di famiglia tradizionale). Due anni fa mio marito si è separato da me. Al momento sto piuttosto bene e vorrei tornare a lavorare part time. Sto presentando candidature. A quali prestazioni abbiamo diritto dalle assicurazioni sociali? In particolare anche in vista di un eventuale divorzio. Cosa può chiedermi l’URC in termini di carico di lavoro/tipo di lavoro?»

— Domanda di Manuela (31 gennaio 2023)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Grazie mille della Sua domanda.
Al momento Lei è ancora in trattamento dopo il cancro. Desidera lavorare a tempo parziale. Negli ultimi anni Lei ha svolto lavori domestici e non attività lucrative. Ora ha già iniziato a candidarsi. Vorrebbe sapere quali sono i Suoi diritti in termini di assicurazioni sociali, anche in vista di un eventuale divorzio.

Se a causa del divorzio Lei deve generare un reddito, può essere esentata dall'obbligo di versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione e può ricevere un'indennità giornaliera anche se negli ultimi anni non ha svolto un'attività lucrativa.
Deve essere disposta e in grado di accettare un lavoro che si può ragionevolmente pretendere, pari ad almeno il 20% di un lavoro a tempo pieno. Ciò che si può ragionevolmente pretendere, viene deciso caso per caso. Per esempio, il lavoro deve essere adeguato alla Sua età e al Suo stato di salute. Se Lei cerca solo un lavoro part time, anche l'importo dell'indennità giornaliera viene calcolato solo in base all'entità del lavoro part time. L'indennità giornaliera di disoccupazione versata sulla base di un esenzione dai contributi in caso di divorzio è limitata a 90 prestazioni giornaliere.

Se a causa della malattia Lei è in grado di lavorare solo al 60% o meno e prevede che la situazione non cambi per molto tempo, dovrebbe registrarsi all'assicurazione invalidità. Lei è assicurata dall'assicurazione contro l'invalidità anche come casalinga. Suo marito versa i contributi AVS a Suo nome.

La Sua situazione di casalinga di lunga data che deve affrontare una malattia seria e allo stesso tempo si aspetta il divorzio dal coniuge è impegnativa. Lei deve assolutamente rivolgersi a un’avvocata o un avvocato.

«Sono un lavoratore indipendente ed ho un'assicurazione d'indennità giornaliera malattia. L'assicurazione ha pagato il 100% di indennità giornaliera per 3 mesi e il 50% per 1 mese. Ho ricominciato a lavorare e vorrei tornare a lavorare al 100% nei prossimi mesi. Ora però la compagnia pretende che mi rivolga all'AI, anche se io non ho intenzione di richiedere una pensione d'invalidità. Successivamente, ha disdetto per la fine dell'anno il vecchio contratto in vigore da 20 anni e mi ha fatto un'offerta provvisoria (con premio raddoppiato), la cui accettazione da parte della compagnia stessa non è ancora certa. Vogliono prima esaminare l'offerta e si riservano il diritto di rifiutarla. Com'è la questione dal punto di vista legale?»

— Domanda di Karose (17 agosto 2021)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Lei è un lavoratore indipendente e ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera malattia. Si tratta di un'assicurazione facoltativa. Il Suo assicuratore L'ha informata circa l’eventualità di non poter più continuare ad assicurarla. Da ciò si evince che ha stipulato un'assicurazione secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)1. Si tratta di un'assicurazione di natura privata. L'assicuratore può decidere con chi stipulare un contratto e a quali condizioni (libertà di contrarre). Le condizioni contrattuali sono definite nella polizza di assicurazione e nelle condizioni generali di contratto (CGA). La LCA stabilisce alcune regole, per esempio quali sono le conseguenze nel caso in cui una malattia esistente è stata occultata al momento della stipula del contratto.

Lei ha pagato i premi per 20 anni e l'assicuratore ha disdetto il Suo contratto dopo che si è ammalato. Secondo la LCA, è possibile annullare il contratto in caso di sinistro. Solo a partire dal gennaio 2022, quando entrerà in vigore la LCA riveduta, la disdetta da parte dell'assicurazione in caso di erogazione di prestazioni non sarà più consentita per le assicurazioni complementari all'assicurazione malattia di base. Il suo assicuratore potrebbe aver rinunciato a questa opzione di disdetta nella polizza o nelle CGA. È quindi importante che Lei controlli la Sua polizza e le CGA. Naturalmente devono essere erogate le prestazioni concordate, di solito un massimo di 720 indennità giornaliere per malattia nel caso dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia2.

Di solito nelle CGA gli assicuratori dell'indennità giornaliera malattia richiedono che l'assicurato si annunci al più presto all'assicurazione invalidità (AI). L'obbligo di annunciarsi non significa che l'assicuratore sia convinto che Lei non possa tornare a lavorare a tempo pieno. Tuttavia, è interessato al fatto che un'eventuale rendita d'invalidità venga concessa tempestivamente, poiché ciò gli permetterebbe di compensare una parte delle indennità giornaliere versate. Dal canto suo, la persona assicurata non riceve meno prestazioni a causa della compensazione.

Al contrario, una registrazione all’AI tempestiva impedisce di perdere il diritto ai benefici. Inoltre l'AI supporta il reinserimento nella vita lavorativa. Una rendita d'invalidità verrebbe concessa solo se ciò non fosse possibile. Infatti, vale il principio secondo cui il «reinserimento professionale viene prima della pensione».

Se ha stipulato un'assicurazione di protezione giuridica, faccia verificare la legalità delle azioni del Suo assicuratore. Può rivolgersi gratuitamente anche all'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie.

Basi legali:

1) Art. 42 LCA
2) Esempio DTF 135 III 225.

Assicurazione invalidità (AI)

«In novembre mi è stato diagnosticato un cancro polmonare. Avrei una domanda sul pagamento continuato del salario o sulla rendita d’invalidità in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia.
In seguito alla mia anzianità di lavoro, ho diritto al pagamento continuato del salario al 100 % per 12 mesi. Nel secondo anno, l’IGM dell’assicurazione pari all’80 % sarà trasferita a me.
In primavera mi annuncerò all’AI. Ha senso allegare già adesso un referto medico che attesta il mio cancro polmonare, oppure quali altri referti medici sono richiesti?
Qual è la sua esperienza in merito alla concessione di una rendita d’invalidità a pazienti con cancro polmonare? Posso presupporre che in quanto malato di un tumore al polmone purtroppo inguaribile riceverò una rendita?»
— Domanda di DM (23 gennaio 2025)

Risposta di Patricia Müller, specialista di consulenza giuridica presso la Lega svizzera contro il cancro:
Desidera sapere se può essere utile inviare già referti medici al momento dell’annuncio all’AI.
Sì, è utile. L’ufficio AI controlla i referti medici che riceve e, se occorre, ne chiederà altri o incaricherà un medico di eseguire una perizia.
L’AI vuole soprattutto sapere se Lei può lavorare, che lavoro può fare e per quanto tempo si prevede che non potrà lavorare. L’aspetto importante, quindi, è la capacità lavorativa.

Desidera sapere anche quali sono le sue chance di ricevere una rendita d’invalidità.
La legge sull’AI esige, per la concessione di una rendita AI, un’incapacità lavorativa almeno del 40 % in media durante un anno, e in seguito l’incapacità lavorativa deve persistere.
Questo significa che una rendita AI sarà versata al più presto un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa (anno d’attesa).
Inoltre è necessario annunciarsi per tempo all’AI (nei primi 6 mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa) e collaborare alla procedura dell’AI. Per esempio, bisogna essere disposti a presentarsi da un perito, se lo richiede l’ufficio AI.

Se una diagnosi comporta chiaramente una limitazione almeno del 40 % della capacità lavorativa e questa limitazione è di lunga durata, dovrebbe essere concessa anche una rendita AI, e questo prima che si estinguano le indennità giornaliere per malattia dopo due anni.

Altre cose da sapere sulla procedura dell’AI:
- l’AI esamina anche la possibilità di svolgere un altro lavoro;
- l’AI concede anche rendite parziali. Per esempio, una rendita del 50 % se si può lavorare solo al 50 %. Una rendita inferiore al 40 % non esiste in caso di malattia;
- l’AI confronta il reddito che la persona potrebbe ottenere con il suo problema di salute e il reddito che percepirebbe da persona sana. La differenza corrisponde al grado di invalidità. Se non è più possibile lavorare del tutto, il grado di invalidità corrisponde al 100 % e si riceve la rendita AI completa;
- la procedura dell’AI spesso dura più di quanto dovrebbe.

La prognosi di una malattia non ha l’importanza che ci si potrebbe immaginare. Se si riesce ancora a lavorare malgrado una prognosi infausta, per definizione si è (ancora) abili al lavoro. Tuttavia, naturalmente, solo lo shock di una diagnosi del genere può causare un’incapacità lavorativa.

«La mia compagna, che 60 anni, lavora al 100%. In caso di malattia, è previsto il versamento del salario per 9 settimane. Purtroppo non ha un'assicurazione per l'indennità giornaliera. Ora le è stato diagnosticato un cancro, un mieloma multiplo, e sta iniziando la relativa terapia.
Domanda: quando deve presentare una richiesta all'AI per ricevere una rendita in caso di inabilità al lavoro e perdita di guadagno?
Grazie per il feedback e cordiali saluti»

— Domanda di misgap (13 gennaio 2024)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro

Grazie mille della Sua domanda.

La Sua partner ha diritto solo a 9 settimane di continuazione del pagamento del salario. Se si prevede che la Sua partner non sarà in grado di lavorare per un periodo di tempo prolungato, è importante iscriversi tempestivamente all'AI.

Il diritto alla rendita di invalidità matura non prima di 6 mesi dall'iscrizione all'AI. Tuttavia, c'è un altro ostacolo in termini di tempo: nel corso di un anno, l’inabilità al lavoro media deve essere stata di almeno il 40%. La domanda deve essere presentata nei primi 6 mesi di inabilità al lavoro, affinché la rendita AI venga erogata dopo l'anno di attesa. Per esempio, la Sua partner potrebbe presentare la richiesta AI dopo essere stata inabile al lavoro per 6 settimane e se è prevedibile che non sarà in grado di tornare a lavorare a pieno regime per diverso tempo.

La sequenza cronologica è riportata sul sito web dell'Ufficio AI di Berna: Prestazioni dell'AI - Domanda e procedura

Per la Sua partner, ciò significa che deve attendere almeno un anno per ottenere la rendita AI, anche se non le vengono versati né il salario, né l'indennità giornaliera di malattia. Può anche essere necessario più di un anno perché l’assicurazione per l'invalidità decida in merito alla domanda.

È importante avanzare per tempo la richiesta anche perché l'AI può sostenere la Sua partner attraverso misure di inserimento. A seconda della situazione, durante le misure di inserimento viene pagata anche un’indennità giornaliera. Inoltre, la rendita AI viene erogata solo se queste misure non portano al reinserimento nel mercato del lavoro.

L'AI/AVS ha pubblicato molte informazioni utili sul seguente sito web: Assicurazione per l’invalidità (AI) - 1. Pilastro
Può trovare informazioni importanti per la Sua partner anche nell'opuscolo della Lega contro il cancro «Cancro: le sfide da affrontare sul posto di lavoro». Può scaricarlo gratuitamente al seguente link: Cancro: le sfide da affrontare sul posto di lavoro - Una guida per i dipendenti e i datori di lavoro

Inoltre La invitiamo a controllare il contratto di lavoro della Sua partner: L'obbligo di continuare a pagare il salario è veramente di sole 9 settimane? Il rapporto di lavoro è eventualmente soggetto a un contratto collettivo di lavoro (CCL) che prescrive un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia?

Nella situazione in cui si trova la Sua partner, è molto importante essere pienamente informati sui diritti legali per non perdere alcuna opportunità.

«Buongiorno,
Cinque mesi fa mio fratello ha ricevuto la diagnosi di cancro del polmone con metastasi cerebrali. È stato eseguito un intervento al cervello e da quel momento riceve chemioterapia, immunoterapia dopo un ciclo di radioterapia cerebrale e polmonare.
Presto saranno 5 mesi che è inabile al lavoro e ha appena ricevuto un documento dell’AI da compilare entro 10 giorni. Di che cosa si tratta?»

— Domanda di M. (19 gennaio 2023)

Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

Buongiorno,
Grazie per la sua domanda.

Bisognerebbe poter consultare questo documento per sapere di cosa si tratta per riuscire a informarla in modo adeguato.

Tuttavia, raccomando caldamente a Suo fratello di rispondere alle domande dell’assicurazione invalidità entro il termine prescritto.
Se non collabora, il suo diritto a ricevere prestazioni potrebbe essere ridotto o persino annullato. Per esempio, se riceve le indennità giornaliere di un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, l’assicurazione potrebbe decidere di sospendere le prestazioni. Inoltre, se l’assicurazione invalidità dovesse in futuro versargli una rendita, il godimento di tale diritto potrebbe essere ritardato se Suo fratello non avrà fatto i passi necessari entro i termini di legge.

«Perché l’AI interviene mentre il diritto alle indennità delle assicurazioni malattia collettive del datore di lavoro non è ancora giunto al termine del periodo contrattuale di 720 giorni?»

— Domanda di P. (19 gennaio 2023)

Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

Buongiorno,
Grazie per le vostre domande.

Innanzitutto va precisato che, secondo la legge, i datori di lavoro devono versare il salario di un dipendente inabile al lavoro per malattia solo per un periodo di tempo limitato, a seconda dell’anzianità di servizio in azienda del dipendente. La stipula da parte del datore di lavoro di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia è facoltativa e quindi a discrezione del datore di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro che non dispongono di tale copertura assicurativa per i propri dipendenti inabili al lavoro a causa di malattia non devono versare il salario al dipendente malato per 720 giorni, ma per un periodo di tempo relativamente breve, non superiore a un anno.

In assenza di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, non c’è sovrapposizione tra il versamento del salario da parte del datore di lavoro e il pagamento di una rendita da parte dell’assicurazione per l’invalidità.

La legge sull’assicurazione per l’invalidità non distingue tra le diverse situazioni riguardo al momento in cui inizia il diritto a percepire una rendita di invalidità. È uguale per tutti gli assicurati.

È quindi normale che le compagnie assicurative in questione continuino a detrarre delle indennità giornaliere che non pagano più?
In linea di principio, nonostante il versamento di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità, di solito le assicurazioni per la perdita di guadagno in caso di malattia continuano a pagare le indennità giornaliere fino alla scadenza del diritto (720 giorni), deducendo l’importo della rendita pagata dall’AI. Tuttavia, per sicurezza, è opportuno consultare le condizioni generali dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia.

«Mio marito è beneficiario dell’AI e come tale riceve prestazioni complementari (PC). Quest’anno le PC sono state ricalcolate. Come moglie, mi è stato accreditato un reddito ipotetico molto più alto e da agosto ci sono state versate parecchie centinaia di franchi in meno di prestazioni complementari. In aprile abbiamo inoltrato ricorso. A metà luglio, però, è giunta la delibera con un calcolo del reddito ipotetico ancora maggiore e con la minaccia che se continuiamo a fare opposizione, potrebbero sfruttare la possibilità di farsi restituire il maggior importo versato nei mesi di aprile-luglio.
Nel frattempo, il 14 giugno scorso mi è stato diagnosticato un cancro e dopo aver ricevuto la decisione sul nostro ricorso, abbiamo inviato copie della mia inabilità totale al lavoro e (dopo una consulenza legale) una lettera in cui annunciamo che non ritiriamo l’opposizione. Cosa dobbiamo fare ora?»

— Domanda di Franziska (25 agosto 2021)

Yves Hochuli, giurista e vicedirettore della Lega contro il cancro di Vaud:

La ringrazio per la domanda. È difficile poterle dare delle indicazioni unicamente sulla base delle informazioni trasmesse e senza la possibilità di consultare la decisione della cassa di compensazione AVS/AI riguardo l’attribuzione del reddito ipotetico. Parto dal principio che la consulenza giuridica Le sia stata fornita tenendo conto di tutte le specificità correlate alla Sua situazione.

In linea di massima, al coniuge non invalido può essere attribuito un reddito ipotetico nell’ambito del computo delle prestazioni complementari (PC) se il suo reddito effettivo è sensibilmente inferiore a quello che è lecito aspettarsi dal suddetto coniuge. Per determinare l’importo del reddito ipotetico bisogna tener conto delle condizioni personali come l’età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, l’attività esercitata in precedenza, la durata dell’inattività professionale o gli obblighi familiari (p. es. figli in tenera età).

Se le PC sono già state concesse e devono essere ridotte a causa dell’aggiunta di un reddito ipotetico per il congiunto non invalido, va accordato un adeguato periodo di adattamento. In altre parole, la diminuzione delle PC non deve avvenire immediatamente, ma dopo un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalla situazione concreta dei coniugi.

Tuttavia, non va computato alcun reddito ipotetico qualora il congiunto non invalido possa far valere almeno una delle seguenti condizioni:

  • non ha trovato un impiego nonostante tutti gli sforzi profusi. Tale ipotesi può considerarsi adempiuta qualora l’interessato si sia rivolto a un URC, abbia effettuato il numero di candidature richieste dall’URC e provi che le sue ricerche sono sufficienti dal punto di vista qualitativo;
  • se riceve delle indennità di disoccupazione;
  • se senza l’aiuto e le cure che fornisce al coniuge beneficiario delle PC, costui dovrebbe essere sistemato in un ricovero.

Ad ogni modo, lo svolgimento delle comuni faccende domestiche a favore del coniuge o dei figli non permette di evitare il computo di un reddito ipotetico.

Basi legali:

Altri temi

«Sono emigrato in Thailandia con la mia famiglia tre anni fa. Ho 52 anni, mia moglie 47 e mia figlia 7. Non ho più un rapporto di lavoro in Svizzera da due anni. Un anno fa mi è stato diagnosticato un raro tipo di cancro. Da allora ho subito due cicli di chemioterapia e radioterapia, con interventi alle corde vocali. La cassa malati si è fatta carico delle spese presso il Bangkok International Hospital.
Se possibile, vorrei tornare a lavorare in Svizzera. Secondo voi, conviene inoltrare una richiesta per una rendita AI dalla Tailandia? L’ufficio AI non potrebbe verificare se siano adempiute le condizioni per il diritto a prestazioni dell’AI fintanto che mi trovo in Tailandia e non ho un certificato di inabilità al lavoro. Credo che per me, al momento, non conviene candidarmi in Svizzera, anche considerata la riserva della CP per la parte sovraobbligatoria. Ho sempre pagato volontariamente i contributi AVS/AI.»
— Domanda di B. (17 febbraio 2025)

Risposta di M. Yves Hochuli, giurista, direttore aggiunto della Lega vodese contro il cancro:Buongiorno Bruno,
la ringraziamo per la sua domanda.
Lei vive attualmente in Thailandia e continua a versare i contributi volontari AVS/AI. Vorrebbe lavorare nuovamente in Svizzera, se possibile.
In qualità di affiliato volontario, per legge è anche assicurato contro il rischio di invalidità. Questa copertura assicurativa comprende, in particolare, il diritto di beneficiare di provvedimenti d'integrazione professionale che, in linea di principio, sono concessi solo in Svizzera. Tali provvediementi di'integrazione professionale potrebbero consentirle di tornare a lavorare in Svizzera - e persino di richiedere una rendita dell'AI all'estero se l'incapacità lavorativa è almeno del 50%.
A nostro avviso, sarebbe quindi opportuno richiedere al più presto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, in quanto probabilmente ne potrebbe beneficiare. Le consigliamo di contattare la rappresentanza svizzera in Thailandia (ambasciata), che potrà fornirle ulteriori informazioni e i moduli necessari.

«Buongiorno
una mia amica desidera andare in pensione anticipatamente e ne ha parlato con il suo datore di lavoro. Adesso ha 57 anni. L’anno scorso si è ammalata e si prospetta una situazione in cui dovrà convivere a lungo con le conseguenze, che potrebbero limitare sempre più anche la sua attività lavorativa.
Una delle sue colleghe, affetta da un’altra malattia che le rende la vita sempre più difficile, le avrebbe detto che deve mantenere la massima percentuale lavorativa possibile fino alla normale età di pensionamento, per non subire una drastica riduzione della rendita quando sarà in pensione, anche in relazione alla sua malattia e alle assicurazioni sociali.
Potrei avere una spiegazione? Non è più il caso di pensare a un pensionamento anticipato?»
— Domanda di Siwi (17 gennaio 2025)

Risposta di Patricia Müller, specialista di consulenza giuridica presso la Lega svizzera contro il cancro:
Desidera sapere quali conseguenze negative può avere un pensionamento anticipato sull’entità della rendita di vecchiaia e di invalidità. E se il lavoro a tempo parziale può ridurre drasticamente queste due rendite.

Informazioni sulla rendita di vecchiaia:
La rendita di vecchiaia dell’AVS può essere percepita a partire dai 63 anni compiuti (per le donne nate dal 1961 al 1969 dai 62 anni compiuti). Se è anticipata di due anni, la rendita AVS viene ridotta del 13,6 %. Per le donne nate dal 1961 al 1969 si applicano tassi di riduzione leggermente inferiori.

Anche la rendita di vecchiaia della cassa pensioni viene ridotta in caso di pensionamento anticipato. La maggior parte delle casse pensioni permette di beneficiare delle prestazioni di vecchiaia già a partire dai 58 o dai 60 anni compiuti. L’avere di vecchiaia, che costituisce la base per il calcolo della rendita, è inferiore perché i contributi sono stati versati per un tempo più breve. Inoltre, viene abbassato anche il tasso di conversione.

Poiché la rendita AVS non viene pagata prima dei 63 anni, la realtà è che una persona può subire un drastico calo delle entrate se smette di lavorare già a 58 anni per percepire la rendita della cassa pensioni.

Lavoro a tempo parziale e rendita di vecchiaia
Una riduzione della percentuale lavorativa si ripercuote sul reddito e quindi può avere conseguenze anche sulla rendita di vecchiaia dell’AVS.

Anche la rendita della cassa pensioni si riduce lavorando a tempo parziale, perché l’avere di vecchiaia accumulato è inferiore.

In conclusione: la rendita di vecchiaia si riduce in caso di lavoro a tempo parziale.

Lavoro a tempo parziale e assicurazione per l’invalidità
Il lavoro a tempo parziale ha un grande influsso sul calcolo del grado d’invalidità e quindi sull’importo della rendita d’invalidità
Per determinare il grado d’invalidità vengono calcolate separatamente e sommate due forme di perdita di guadagno per motivi di salute: quella legata all’attività lavorativa e quella legata alle attività domestiche. La perdita di guadagno legata alle attività domestiche è quasi sempre molto inferiore. Di conseguenza, anche il grado d’invalidità complessivo risulta inferiore.

In conclusione:le persone che lavorano a tempo parziale devono fare i conti con una rendita d'invalidità nettamente inferiore sia dell’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) sia della cassa pensioni.

Che cosa fare quando si nota che la propria capacità lavorativa sta diminuendo per motivi di salute?
Se è necessario ridurre la percentuale lavorativa per motivi di salute, il medico curante deve attestare in un rapporto che il grado di occupazione deve essere ridotto per motivi di salute. Questa dichiarazione può essere importante per il calcolo del grado d’invalidità.

In conclusione:è importante che una persona che subisce un peggioramento progressivo dello stato di salute si rivolga a uno specialista per una consulenza approfondita prima di ridurre la percentuale lavorativa o di chiedere un pensionamento anticipato.

«Mia madre ha 70 anni ed è malata di cancro. Ora ha costi sanitari elevati che non sono coperti dalla cassa malati. La collaboratrice della cassa malati le ha consigliato di richiedere le prestazioni complementari.
Con la sua modesta rendita AVS mia madre non può davvero pagare queste fatture, tuttavia non vuole ricorrere alle prestazioni complementari: ha troppa paura di dover lasciare la Svizzera dopo più di 37 anni se non paga tutto da sola. Finora non abbiamo mai ricevuto aiuto sociale. Mia madre è di origine italiana e ha il permesso C.»

— Domanda di P. (8 febbraio 2023)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Grazie della sua domanda.
Sua madre potrebbe avere diritto a prestazioni complementari, ma non ne fa richiesta per paura che le venga revocato il permesso di domicilio se richiede prestazioni complementari.

Il Tribunale federale ha stabilito che il percepimento di prestazioni complementari non può comportare la perdita del permesso di domicilio (DTF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022).

Quindi Sua madre può tranquillamente richiedere le prestazioni complementari senza temere di perdere il permesso C.

«Sarebbe possibile ottenere un aiuto per pagare l’affitto in caso di una momentanea carenza di liquidità?»

— Domanda di VN (24 settembre 2021)

Yves Hochuli, giurista, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro:

Buongiorno,
La ringrazio della domanda, alla quale sono lieto di rispondere.

Per poter beneficare di un aiuto finanziario per il pagamento dell’affitto di casa, Le suggerisco di rivolgersi ai servizi sociali del Suo luogo di domicilio o al servizio di assistenza sociale del Suo Cantone. A seconda della Sua situazione, queste istituzioni potrebbero concederle un aiuto finanziario.

Anche alcune fondazioni/associazioni possono fornirle un contributo finanziario mirato per aiutarla a pagare l’affitto. Tuttavia, per poter beneficiare di un sostegno finanziario del genere, bisogna in linea di massima essersi dapprima rivolti ai servizi sociali. Quest’ultimo servizio potrà anche informarla riguardo alle associazioni/fondazioni che possono sostenerla finanziariamente. In caso contrario, può informarsi anche presso la Sua Lega cantonale contro il cancro.

«Buongiorno,
nostra madre ha il cancro, non può più vivere da sola ma non vuole andare in una casa di riposo. Abbiamo sentito da conoscenti che è possibile assumere badanti dell'Europa dell'Est. È una soluzione che potremmo immaginarci di adottare. Ma abbiamo qualche dubbio: qual è il modo migliore di procedere e a cosa dobbiamo prestare attenzione al momento dell’assunzione?
Grazie mille della risposta e cordiali saluti»

— Domanda di una figlia preoccupata (10 agosto 2021)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

La maggior parte dei malati e degli anziani vuole vivere a casa il più a lungo possibile. Temono una perdita di autonomia e costi elevati per le cure a lungo termine non coperte dalle assicurazioni.

Spesso, i servizi Spitex coprono in misura modesta le cure necessarie a domicilio. Grazie alla libera circolazione europea sono dunque emerse nuove forme di migrazione dall'Europa orientale. Alcune organizzazioni del lavoro offrono un'assistenza 24 ore su 24 per 1500 - 2500 franchi, più vitto e alloggio. Sono cifre allettanti, anche se le offerte sono in grigio o addirittura in nero. Le condizioni legali per un incarico di lavoro di 90 giorni per anno civile come cosiddetto "lavoratore distaccato" non sono sempre soddisfatte. E non è ammesso il collocamento di personale a prestito dall'estero. Inoltre, si pretende che questi lavoratori siano molto flessibili, in parte con una presenza continua e una scarsa separazione tra tempo di lavoro e tempo di riposo. A causa dell'alta disoccupazione nei loro Paesi d'origine, questi lavoratori sono disposti a fare i pendolari. Per i familiari delle persone assistite è un'offerta molto allettante. Ma vi sono anche dei rischi:

  • se i tempi di riposo e i giorni liberi prescritti dalla legge sul lavoro non sono rispettati, ciò può comportare il pagamento di importi arretrati elevati. Il pagamento del salario arretrato comporta anche il pagamento di contributi arretrati per le assicurazioni sociali (AVS).
  • Il lavoro nero è un reato penale e può comportare una multa elevata sia per il datore di lavoro sia per il dipendente.

Come si possono evitare questi pericoli?

  • Scelga un intermediario serio. In Svizzera, le ditte munite di autorizzazione sono registrate presso la SECO. Sul sito www.avg-seco.admin.ch clicchi al centro su «Legge sul collocamento» e poi su «cercare l'azienda». Se, dopo aver inserito il nome dell'azienda e selezionato il cantone, appare il messaggio «il sistema non ha trovato dati», significa che l'intermediario non ha l'autorizzazione. In altri termini: opera nell'illegalità.
    Se non si è sicuri, si possono richiedere informazioni anche agli uffici cantonali di collocamento.
  • Nel caso di un impiego in cui la badante e la persona assistita vivono nella stessa abitazione (il cosiddetto living-in arrangement), è importante dichiarare fin dall'inizio che la badante non ha un obbligo di presenza permanente, ma solo un tempo di lavoro massimo di 42 ore settimanali. Una parte con orari prestabiliti e un'altra, più piccola, su chiamata quando la persona è disponibile – ma non esiste alcun obbligo. In questo modo, le ore di riposo e i giorni liberi prescritti dalla legge sul lavoro possono essere rispettati.
    I membri della famiglia si occupano dell'assistenza nei giorni di riposo della badante prescritti, come la domenica e i giorni festivi.
  • Il salario minimo per personale domestico non qualificato è di 18,20 fr./ora lordi. Per un salario del genere, anche molte persone residenti in Svizzera sono disposte a svolgere questo lavoro.

È importante considerare l'intera situazione della persona da assistere e dei suoi familiari, in modo da trovare una soluzione adeguata.

«Mio marito ha il cancro. Desidero fare il possibile per essere al suo fianco e sostenerlo (accompagnarlo in ospedale, presenziare ad appuntamenti importanti ed esserci per lui anche a casa). Lavoro al 100% ed è molto difficile conciliare il tutto. Attualmente devo rinunciare alle ferie e alle ore di straordinario e noto che l’intera situazione mi pesa molto sia mentalmente che fisicamente. Che opzioni ho a disposizione? Siccome l’assistenza ai familiari non è contemplata specificamente nel nostro contratto di lavoro, c’è un certo tempo che posso richiedere al datore di lavoro o eventualmente devo farmi mettere in congedo malattia? Come si comportano in casi simili gli altri familiari?»

— Domanda di Sunshine25 (12 febbraio 2020)

Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:

Buongiorno 

Per Lei è molto difficile lavorare al 100% e contemporaneamente accompagnare alle visite mediche suo marito ammalato e fornirgli il supporto necessario anche a casa.

Lei deve assolvere contemporaneamente sia gli obblighi professionali sia quelli sociali. Ciò comporta un doppio carico.

A determinate condizioni, Lei ha diritto a chiedere di essere sollevata dal lavoro continuando a percepire il salario. La Sua situazione personale deve essere presa in considerazione quando si stabiliscono le vacanze e il tempo libero, l’orario di lavoro e le pause.

L’art. 324a del CO afferma che un lavoratore che non può lavorare a causa dell’adempimento di un obbligo legale, continua a percepire il salario per un determinato periodo. Siccome Lei è obbligata per legge ad assistere Suo marito, può invocare questo articolo di legge. Tuttavia, non esistono definizioni chiare di quali azioni concrete Le sono richieste in qualità di moglie e quali rivendicazioni ne risultano nel diritto del lavoro. Ciò significa che, per ogni singolo caso, dev’essere accertato quanto tempo può restare vicina a Suo marito e se – nonostante le assenze – può percepire l’integralità del Suo salario. Il presupposto per continuare a percepire lo stipendio è che non sia possibile o ragionevole alcuna assistenza da parte di terzi.

Al più presto nel gennaio del 2021 entrerà in vigore la nuova legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, che regolerà la prosecuzione del versamento dello stipendio in caso di assenze di breve durata.

Alcuni familiari che assistono gli ammalati si ammalano a loro volta a causa dello stress elevato. La malattia può avere effetti negativi sulla carriera professionale. Infatti, in determinate circostanze, una lunga incapacità lavorativa dev’essere segnalata nel certificato di lavoro.

Si accerti di essere assicurata in caso di malattia. Non tutti i datori di lavoro, infatti, hanno un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia.

L’assicurazione d’indennità giornaliera del suo datore di lavoro può verificare se sussiste realmente una patologia mentale. L’assicurazione, infatti, non intende pagare indennità a persone che di per sé sono sane, ma che devono assistere i loro congiunti. Lei dovrebbe perciò mettere in conto che un medico di fiducia dell’assicurazione accerterà il Suo stato di salute.

Il Suo datore di lavoro non è obbligato ad offrirle un posto di lavoro a tempo parziale, nel caso in cui Lei non voglia più lavorare la 100%. Sulla base dell’obbligo di tutela che ha nei Suoi confronti, egli deve unicamente verificare se ha la possibilità di offrirle un orario di lavoro ridotto. Lei dovrà sopportare una decurtazione di salario.

Non esiste una soluzione univoca. La migliore è probabilmente quella di accordarsi con il datore di lavoro su come poter adeguare il Suo orario di lavoro ai bisogni di Suo marito ammalato. Verifichi, inoltre, se eventualmente amici o parenti possono alleviarle questo carico.

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